Piccoli estorsori crescono.
Dover pagare il cosiddetto 'pizzo' o, in generale, dover subire un’estorsione è una cosa a dir poco spiacevole. Lo è per tutti. Vorremmo noi incentivare, incoraggiare, presso le giovani generazioni un uso tanto abbietto qual è quello del ricatto, o quello dell’estorsione? No di certo! Noi tutti persone civili, onesti cittadini, esecriamo, almeno a parole, l’infame reato dell’estorsione.
Ma riflettiamo un momento. L’estorsione consiste nella violenza, o nella minaccia di essa, usata dal reo come mezzo per costringere la vittima a fare qualcosa che lui non vorrebbe e in particolare a costrigerlo a dare al reo un certo bene pur di evitare il danno minacciato.
Si tratta di un ricatto insomma, che suona più o meno così: “o tu, vittima, mi dai ciò che io ti chiedo o io ti faccio qualcosa che non ti piacerà”.
Non è importante per il principio se l’entità del danno minacciato sia grande o piccola e non è importante nemmeno se sia grande o piccolo il bene preteso dall’estorsore. La nozione del comportamento criminoso non cambia. Non è importante tutto ciò, soprattutto per l’educatore, il quale, se è un buon educatore, presta attenzione più ai principii sottesi e alle pratiche attuate che non ai risultati immediati di essi. L’educatore sa che il diavolo si nasconde nei particolari, che le sequoie giganti nascono da piccoli semi.
Che cosa succede quando ad halloween tanti pacifici bimbetti, allegramente suonando alle porte dei vicini, ben paludati di macabri travestimenti (da mostri, diavoli e cadaveri) gioiosamente pigolano: “Dolcetto o scherzetto!”? Che succede in realtà? Succede che sotto il naso degli adulti essi provano degli innocui embrioni di estorsione e di ricatto: “o tu mi dai il bene, (ma piccolo: il dolcetto) o io ti faccio una cosa sgradita (ma piccola: lo scherzetto)”. Se il bene preteso è preteso con grazia infantile, e se consiste in un semplice ed economico sacchetto di caramelle e di cioccolatini, in genere dato da tutti con buona disposizione, e se, infine, il danno minacciato si rivela non esser altro che un po’ di farina sparsa sul tappeto dell’ingresso, beh, la cosa non cambia poi tanto: i piccoli hanno provato lo stesso la scenetta dell’estorsione e del ricatto.
Da cosa nasce cosa, lasciate fare al tempo. Chissà, magari un giorno inventeremo una qualche ricorrenza, una festa, in cui sarà possibile allenare i piccini a fare giocose finte rapine o finti e giocosi stupri di bambolotti. Sempre tutto molto finto sempre molto piccolo e giocoso, perché, appunto, si tratta in fondo di un gioco e niente più. Poi si sa: da cosa nasce cosa.
Estorsione (diritto penale)
Dover pagare il cosiddetto 'pizzo' o, in generale, dover subire un’estorsione è una cosa a dir poco spiacevole. Lo è per tutti. Vorremmo noi incentivare, incoraggiare, presso le giovani generazioni un uso tanto abbietto qual è quello del ricatto, o quello dell’estorsione? No di certo! Noi tutti persone civili, onesti cittadini, esecriamo, almeno a parole, l’infame reato dell’estorsione.
Ma riflettiamo un momento. L’estorsione consiste nella violenza, o nella minaccia di essa, usata dal reo come mezzo per costringere la vittima a fare qualcosa che lui non vorrebbe e in particolare a costrigerlo a dare al reo un certo bene pur di evitare il danno minacciato.
Si tratta di un ricatto insomma, che suona più o meno così: “o tu, vittima, mi dai ciò che io ti chiedo o io ti faccio qualcosa che non ti piacerà”.
Non è importante per il principio se l’entità del danno minacciato sia grande o piccola e non è importante nemmeno se sia grande o piccolo il bene preteso dall’estorsore. La nozione del comportamento criminoso non cambia. Non è importante tutto ciò, soprattutto per l’educatore, il quale, se è un buon educatore, presta attenzione più ai principii sottesi e alle pratiche attuate che non ai risultati immediati di essi. L’educatore sa che il diavolo si nasconde nei particolari, che le sequoie giganti nascono da piccoli semi.
Che cosa succede quando ad halloween tanti pacifici bimbetti, allegramente suonando alle porte dei vicini, ben paludati di macabri travestimenti (da mostri, diavoli e cadaveri) gioiosamente pigolano: “Dolcetto o scherzetto!”? Che succede in realtà? Succede che sotto il naso degli adulti essi provano degli innocui embrioni di estorsione e di ricatto: “o tu mi dai il bene, (ma piccolo: il dolcetto) o io ti faccio una cosa sgradita (ma piccola: lo scherzetto)”. Se il bene preteso è preteso con grazia infantile, e se consiste in un semplice ed economico sacchetto di caramelle e di cioccolatini, in genere dato da tutti con buona disposizione, e se, infine, il danno minacciato si rivela non esser altro che un po’ di farina sparsa sul tappeto dell’ingresso, beh, la cosa non cambia poi tanto: i piccoli hanno provato lo stesso la scenetta dell’estorsione e del ricatto.
Da cosa nasce cosa, lasciate fare al tempo. Chissà, magari un giorno inventeremo una qualche ricorrenza, una festa, in cui sarà possibile allenare i piccini a fare giocose finte rapine o finti e giocosi stupri di bambolotti. Sempre tutto molto finto sempre molto piccolo e giocoso, perché, appunto, si tratta in fondo di un gioco e niente più. Poi si sa: da cosa nasce cosa.
Estorsione (diritto penale)
Commette tale reato chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 c.p.).Oggetto specifico della tutela penale nel reato di estorsione è l'inviolabilità del patrimonio e la libertà individuale contro fatti di coercizione commessi per costringere altri a fare o ad omettere qualche cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.La condotta consiste nella violenza o minaccia usata dall'agente come mezzo per costringere la vittima a tenere un determinato comportamento o a indurlo ad un atto di disposizione patrimoniale che determini un ingiusto profitto. A differenza della violenza privata, la condotta è finalizzata a indurre la vittima a fare od omettere qualcosa, non a tollerare. Tale esclusione si giustifica con la necessità di distinguere meglio il reato in esame da quello di rapina, in cui la vittima è costretta a tollerare la sottrazione.Il delitto è aggravato se ricorrono alcune circostanze previste per il reato di rapina (art. 628, co. 3 . c.p.).Pena: reclusione da 5 a 10 anni e multa da euro 516 a euro 2.065 per il reato semplice; reclusione da 6 a 20 anni e multa da euro 1.032 a euro 3.098 per il reato aggravato.

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